venerdì 25 marzo 2016
leggi sul risparmio energetico
LEGGI SUL RISPARMIO ENERGETICO
In tema di risparmio energetico un riferimento obbligato è alle Società di servizi energetici (nell'acronimo inglese ESCO - ossia Energy Service Companies), realtà imprenditoriali (per la massima parte costituite sotto forma di società di capitali) che si occupano dell'attuazione di misure di efficienza energetica (ossia interventi tesi al raggiungimento di una riduzione dei consumi negli usi finali dell'energia da parte degli utenti). Premesso quello che è il compito principale delle ESCO (ossia la realizzazione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica) è da notare che il valore aggiunto di tali società è quello di poter fornire un punto di riferimento unico per la realizzazione di interventi che richiedono una grande varietà di competenze, direttamente dipendenti (al di là della fase di auditing che pare, in verità, la più tipizzata) dall'oggetto degli interventi di riqualificazione energetica.
Alle difficoltà derivanti dalle competenze necessarie per la realizzazione di tali interventi si associa, inoltre, la ingente quantità di capitali sovente necessaria per realizzarli. Anche per tale aspetto il sistema delle ESCO rappresenta una soluzione, essendo il reperimento della provista finanziaria necessario alla realizzazione degli interventi un altro compito delle ESCO, le quali avranno altresì la responsabilità diretta di garantire i terzi finanziatori circa la capacità dell'intervento di generare il ritorno degli investimenti effettuati nel periodo previsto (pay back period). Tale meccanismo di finanziamento degli interventi prende il nome di Finanziamento Tramite Terzi (FTT o anche, nell'acronimo inglese, Third Part Financing - TPF) ed è stato insertito ufficialmente nell'ordinamnto italiano per la prima volta con il d. legs. 115/2008 il quale lo definisce come un "accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell'efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere una ESCO" (d. lgs. 115/2008, art. 2, comma 1, lett. m).
Accanto a tale formula di reperimento della provvista finanziaria si riconoscono diverse tipologie contrattuali deputate a regolare i rapporti tra le parti di un intervento di efficienza energetica. Tra queste, tuttavia, la più adatta risulta essere quella dell'Energy Performance Contract (EPC). Sebbene le tipologie contrattuali adatte a regolare gli interventi realizzati in tale settore siano molteplici, dal punto di vista pratico la struttura basilare di una operazione di efficientamento condotta attraverso una ESCO dovrebbe presentare generalmente le seguenti caratteristiche: - l'utente dell'intervento affida l'audit energetico, la progettazione e la realizzazione degli interventi alla ESCO, dovendo interloquire in tal modo con un unico soggetto e si impegna a pagare alla ESCO una somma pari alla spesa storica (di norma dell'ultimo triennio) meno una percentuale da stabilirsi in sede di contrattazione; - la ESCO individuati gli interventi necessari costruisce un businness plan per la proiezione delle caratteristiche economico finanziarie dell'intervento al fine di individuare i partner finanziari necessari a finanziare l'intervento progettato, sgravando in tal modo l'utente da qualsiasi spesa ( a meno che non sia l'utente stesso a voler partecipare pro quota al finanziamento); - La ESCO riceve i fondi e realizza gli interventi di efficientamento energetico dai quali deriva un risparmio nei consumi finali; - La ESCO gestisce gli interventi realizzati per il periodo concordato; - Attraverso tale risparmio la ESCO, ricevendo dall'utente una somma pari alla spesa storica (decurtata di quanto stabilito tra le parti) che risulta superiore alla spesa reale dovuta agli interventi, incamera la differenza quale corrispettivo per la propria attività (dal quale tuttavia bisognerà decurtare le somme di rimborso di eventuali capitaliricevuti dalla ESCO) e per il periodo contrattuale previsto (periodo che può variare notevolmente a seconda degli interventi).
Da quanto detto risulta evidente che quello realizzato dalle ESCO è un esempio tipico di Demand Side Management in quanto la ESCO ha tutto l'interesse di effettuare interventi che garantiscono il massimo risparmio possibile (maggiori sono i risparmi, maggiori saranno le economie trattenute dalla ESCO); lo stesso vale per l'individuazione di eventuali inefficienze nel corso della gestione. Non bisogna dimenticare, infatti, che essendo la ESCO obbligata nei confronti dei creditori ed essendo garantito, altresì, all'utente dell'intervento l'ammontare di retribuzione da corrisposndere alla ESCO questa si troverà esposta qualora l'intervento non generi economie sufficienti a trarre un profitto per se stessa una volta ripagati i creditori (sebbene sia un caso di scuola, in tal senso, la ESCO qualora la spesa energetica post intervento dovesse risultare maggiore sarebbe tenuta sia a pagare la differenza tra la bolletta che gli corrisponde il cliente e la spesa effettiva, sia a pagare quanto stabilito nel piano di rientro con i finanziatori)
Il D.Lgs. 192/2005 che ha recepito in Italia la direttiva europea 2002/91/CE, aveva stabilito una serie di misure dirette a ridurre il consumo di energia di tutti gli edifici presenti sul territorio italiano, introducendo la Certificazione energetica degli edifici.
Successivamente due disposti legislativi hanno innovato il regime giuridico relativo alla riqualificazione energetica degli edifici:
il decreto legislativo 311/2006 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 192/2005) modifica la disciplina della certificazione energetica e la metodologia di calcolo per il rendimento energetico degli edifici;
il D.M. 19 febbraio 2007 (Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente) prevede detrazioni d’imposta per spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, considerando la detrazione del 55% per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 relative ad interventi di ri-qualificazione energetica degli edifici ed individua le tipologie di spese ammesse e la procedura da seguire per fruire dei benefici.
La novità di maggior rilievo è costituita dal fatto che il decreto legislativo 311/2006 estende l’ambito di applicazione della certificazione energetica a tutti gli edifici, nuovi ed esistenti. Nella modalità attuale l'obbligo dell’Attestato di Certificazione Energetica (art. 6 e art. 11 comma 2) si applica:
DAL 2 FEBBRAIO 2007
Agli edifici di nuova costruzione;
Agli edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni integrali degli elementi edilizi costituenti l'involucro dell’edificio di superficie utile superiore a 1000 m²;
DAL 1 LUGLIO 2007
Agli edifici di superficie utile superiore a 1000 m² nel trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile;
DAL 1 LUGLIO 2008
Agli edifici di superficie utile fino a 1000 m² nel trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile;
DAL 1 LUGLIO 2009
Alle unità immobiliari nel trasferimento a titolo oneroso della singola unità immobiliare.
A partire dal 1 luglio 2007 tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'Attestato di Certificazione Energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati entro i primi 6 mesi di vigenza del contratto.
Nell'attesa della emanazione delle linee guida nazionali (attraverso i decreti attuativi) gli Attestati di Certificazione Energetica sono sostituiti a tutti gli effetti dagli Attestati di Qualificazione Energetica (di durata 1 anno). Fino all'entrata in vigore dei Decreti Attuativi il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale e in particolare del fabbisogno annuo di energia primaria è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991 n. 10 come modificata dal d. lgs. 192/05, dalle norme attuative e dalle disposizioni dell’allegato I al 311/06.
Il 2 aprile 2009, con quattro anni di ritardo, è stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto del presidente della Repubblica, recante attuazione dell'art. 4, c. 1, lettere a) e b) del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni, concernente attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.(Bozza non ancora in vigore) Tale decreto definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e gli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari facendo riferimento alle nuove UNI TS 11300.
A decorrere dal 1 gennaio 2007 condizione necessaria per accedere agli incentivi, alle agevolazioni ed agli sgravi fiscali di qualsiasi natura finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, dell'unità immobiliare o degli impianti interessati è il possesso dell’Attestato di Certificazione Energetica dell’edificio o della unità immobiliare oggetto dei lavori di riqualificazione energetica.
DAL 22 AGOSTO 2008
Non è più necessario allegare agli atti di compra-vendita immobiliare l'attestato di certificazione energetica (ACE) o l'attestato di qualificazione energetica (AQE). Allo stesso modo per i contratti di locazione (l'art. 35 comma 2 bis, del DL 112/2008 ha abrogato i commi 3 e 4 dell'articolo 6 ed i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del DLGS 192/2005 e successive modifiche).
Non sono state soppresse le restanti norme del D.Lgs 192/2005, quindi se sussistono i presupposti previsti dai commi 1bis, 1ter, 1quater dell'art. 6 del DLGS 192/2005 il venditore deve consegnare l'ACE o l'AQE.
Peraltro la normativa regionale in materia di certificazione energetica non è stata abrogata dal D.L. 112/2008 (Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Lombardia) dove si prevede l'obbligo di allegare l'attestato alle compra-vendite e affitto.
Detrazioni d’imposta previste per lavori su edifici a risparmio energetico
La Legge 28 gennaio 2009, n. 2 pubblicata sulla G.U. n. 22 del 28/01/09 di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, prevede per le spese effettuate dal 1 gennaio 2009 l'invio all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione preventiva per la detrazione d'imposta. Diversamente dai precedenti anni la detrazione d'imposta va ripartita in 5 rate annuali uguali per un importo del 55% delle spese con un massimo detraibile che varia a seconda della tipologia d'intervento (100.000, 60.000, 30.000 euro).
Gli interventi ammessi alla detrazione sono quattro:
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (caldaie);
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
Interventi sull'involucro dell'edificio (isolamento pareti, soffitti, tetti, sostituzione finestre ecc.);
Interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio (con riduzione del 20% del fabbisogno annuo di energia dell'edificio).
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