martedì 17 aprile 2018

RISPARMIO ENERGETICO

La Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27/12/2013) ha reso definitive le proroghe relative alle detrazioni fiscali del 65% per il risparmio energetico (ex 55%). 

Le Detrazioni per il risparmio energetico sono state prorogate nella misura del 65% per spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 e nella misura del 50% per le spese sostenute dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. 

Le detrazioni sono poi posticipate di ulteriori 6 mesi nel caso di interventi che riguardino le parti comuni di edifici condominiali oppure tutte le unità abitative di un condominio. In questo caso, infatti, le detrazioni sono prorogate nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015 e nella misura del 50% per spese sostenute dal primo luglio 2015 al 30 giugno 2016. 

Al termine delle proroghe tecnicamente finiranno anche le Detrazioni per l’efficienza energetica, ma si potrà però accedere alle Detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione (detrazioni del 36%).
Gli interventi soggetti all'agevolazione sono:
  • Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che rispettino determinati requisiti tecnici di risparmio, ovvero che conseguono un valore limite di fabbisogno annuale di energia primaria per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20%, rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1, tabella 1, annesso al D. Lgs. n. 192/2005.
  • Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (cappotti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre (compresi gli infissi), che rispettino determinati requisiti tecnici di trasmittanza termica U, specificati nella tabella 3 allegata alla Finanziaria 2007.
  • L’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e Università.
I beneficiari, per poter usufruire delle detrazioni sopra indicate, dovranno obbligatoriamente ottenere l’asseverazione di un tecnico (che risponde penalmente e civilmente dell’asseverazione) che attesti l’effettiva corrispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti dalla norma, ed il rilascio, da parte dei competenti enti locali o di un professionista abilitato, di una certificazione/attestato di qualificazione energetica. 

Per quanto concerne le regole procedurali per poter accedere alle agevolazioni, la norma rinvia a quanto disposto dall’articolo 1 della Legge n. 449/1997, in tema di detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie.Si presume quindi che sarà necessario, ad esempio, l’invio della preventiva comunicazione al Centro Operativo di Pescara ed il pagamento delle spese tramite bonifico bancario. Si sottolinea che, in assenza dei requisiti richiesti dalla nuova normativa per fruire delle agevolazioni sopra riportate, continua ad operare, per le sole persone fisiche, la detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, individuate dall’articolo 1 del decreto ministeriale 15 febbraio 1992, quali, ad esempio:
  • Le opere di coibentazione dell’edificio che riducano il fabbisogno energetico per il riscaldamento di almeno il 10%;
  • I pannelli solari per la climatizzazione e/o la produzione di acqua calda sanitaria;
  • L’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
  • La sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a combustibile;
  • La sostituzione di caldaie aventi un determinato rendimento energetico;
I contribuenti-persone fisiche che intendono realizzare interventi previsti da entrambe le tipologie di agevolazioni, potranno effettuare autonome valutazioni in merito alla convenienza dell’investimento, tenendo conto del rapporto costi/benefici dell’investimento, della diversa percentuale di detrazione spettante, del diverso numero di rate in cui l’agevolazione può essere ripartita, e del limite massimo di spesa agevolabile.www.serramenti.cc

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