Contratti di Affitto con Riscatto
10 nov 2014
Il nuovo contratto rent to buy, disciplinato dal decreto Sblocca Italia agli artt. 21 e 23, concede il diritto del conduttore di acquistare la proprietà di un immobile, tenendo conto, in tutto o in parte, dei canoni versati.
Questo tipo di contratto consente di sopperire alla carenza di liquidità dei potenziali acquirenti e consente al venditore di “finanziare” l’acquisto, accettando di percepire il prezzo a rate e con la garanzia della proprietà per tutto il periodo in cui il conduttore ha il godimento dell’immobile e fino a quando tutti i canoni non saranno pagati.
Questo tipo di contratto consente di sopperire alla carenza di liquidità dei potenziali acquirenti e consente al venditore di “finanziare” l’acquisto, accettando di percepire il prezzo a rate e con la garanzia della proprietà per tutto il periodo in cui il conduttore ha il godimento dell’immobile e fino a quando tutti i canoni non saranno pagati.
Il contratto può essere stipulato tra soggetti privati, imprese o società di qualunque tipo o enti diversi dalle società e può avere come oggetto sia fabbricati abitativi o strumentali che terreni.
La forma del contratto è libera, anche se è preferibile optare per l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata, che consente la trascrizione nei registri immobiliari. Latrascrizione nei registri immobiliari, infatti, rappresenta una forte tutela per il conduttore-futuro acquirente, che si protegge così dalle possibili disavventure che potrebbero accadere in capo al locatore prima del passaggio definitivo della proprietà.
La forma del contratto è libera, anche se è preferibile optare per l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata, che consente la trascrizione nei registri immobiliari. Latrascrizione nei registri immobiliari, infatti, rappresenta una forte tutela per il conduttore-futuro acquirente, che si protegge così dalle possibili disavventure che potrebbero accadere in capo al locatore prima del passaggio definitivo della proprietà.
Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, e comunque non inferiore a un ventesimo del loro numero complessivo. FONTE QuiFinanza
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